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In linea generale, il rito abbreviato è un procedimento speciale chiesto dall’imputato nel giudizio penale, il quale comporta la rinuncia alla fase dibattimentale in cambio di un consistente sconto di pena, ovvero se si procedere per una contravvenzione, è diminuita della metà e, se si procede per un delitto, è diminuita di un terzo.
L’ergastolo, poi, è sostituito con la reclusione di trent’anni e l’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, con l’ergastolo.
La richiesta viene fatta dall’imputato personalmente, oppure tramite il proprio avvocato munito di procura speciale.
Dunque, la rinuncia alla fase dibattimentale implica che non vi sarà istruttoria ossia non ci sarà esame dei testimoni, ma si deciderà in base agli atti raccolti durante le indagini preliminari (come ad esempio la denuncia/querela, sequestri, ispezioni, accertamenti tecnici).
L’unico caso in cui vi è la possibilità di sentire i testimoni è quando l’imputato fa richiesta di giudizio abbreviato condizionato (in cui il Giudice deciderà se ammetterlo o meno), richiesta con cui si chiede di decidere non sulla base degli atti di indagine, ma anche sulla base di un testimone di cui si chiede comunque l’escussione o comunque di altro atto istruttorio.
Art. 438 del Codice di Procedura Penale:

“1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.
1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423. […]”.

Avv. Flavio Falchi

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