logo mioArt. 393 del Codice Penale: Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a duecentosei euro.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sussiste non solo quando la pretesa del soggetto, che commetto il presente reato, sia tale da far credere allo stesso in buona fede di poterla legittimamente realizzare in maniera autonoma, ma anche nel caso in cui si voglia far valere un diritto realmente esistente da sé, sostituendosi al potere giurisdizionale dello Stato.

Inoltre, la coscienza e volontà di costringere taluno, attraverso violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, ben consapevole dell’illegittimità di tale costrizione, costituisce l’elemento fondamentale di distinzione della violenza privata rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, che, invece, presuppone la coscienza di compiere la cosa giusta sebbene non lo sia.

“È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa ‘contra ius’ “
(Cassazione, Sez. II, sentenza n. 9931/15)

Avv. Flavio Falchi

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