martelletto
Nel più ampio contesto di riforme della disciplina sanzionatoria e, soprattutto, penitenziaria, il Governo Italiano ha emesso i decreti legislativi n. 7 e 8 in data 15 gennaio 2016, con cui, principalmente, ha modificato il vigente codice penale abrogando numerose tipologie di reati. Si pensi che a seguito di questa riforma non saranno più considerati reati alcune fattispecie criminose come l’ingiuria, il danneggiamento semplice, la falsità in scrittura privata, il contrabbando di tabacchi fino a determinate soglie di peso, la guida senza patente prevista dall’art. 116 c.d.s., gli atti osceni non aggravati. Ciò premesso, si sottolinea come l’azione penale non potrà più essere proposta contro persone che si sono rese responsabili di suddetti reati depenalizzati, ed i processi penali che pendono attualmente per tali fattispecie criminose si concluderanno con sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Chiaramente il Governo ha previsto un’alternativa al fine di non lasciare impunite quelle condotte che comunque sono considerate illecite, demandando agli organi amministrativi e civili l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie con funzione preventiva e repressiva che, però, non comportano misure detentive come carcere (ciò secondo la linea politica dello “svuotacarceri”) o domiciliari, né vengono inserite nel casellario giudiziale penale.

Certo è che si guarda a tale innovazione tirando un sospiro di sollievo se si pensa alla deflazione del carico di lavoro per il giudice penale, eliminando processi penali per reati che, talvolta, vengono considerati minori, riportando così un’idea dell’azione penale come estrema ratio.

Ma i dubbi ci sono e sono numerosi. Il carico di lavoro del giudice civile è già oggi abbondante, nonostante vi siano strumenti come negoziazione assistita e mediazione che tentano di generare uno snellimento in tal senso; trasformare un elevato numero di reati in illeciti civili è una decisione che si ripercuoterà sul giudice civile, il quale si troverà a dover trattare un numero crescente di procedimenti, in materie, tra l’altro, a lui nuove.

Pertanto, la scelta della depenalizzazione può di certo portare i suoi benefici in ambito penalistico, considerando che l’attenzione del giudice penale potrà soffermarsi maggiormente su fattispecie di reato di una certa entità; ma è anche vero che il già sovraccaricato giudice civile rischia di rallentare il suo ordinario ruolo d’udienza, nonché di giudicare in maniera non logica condotte che hanno sempre avuto un rilievo penale e, pertanto, hanno sempre richiesto una cognizione di elementi soggettivi ed oggettivi tipici della materia penalistica.

Avv. Flavio Falchi

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