logo mioArt. 52 del Codice Penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
1. a) la propria o la altrui incolumità:
2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Trattasi di circostanze particolari per le quali un fatto – reato perde la sua natura illecita in quanto la legge lo consente.
Il tutto va distinto dalla vendetta (la quale è considerata successiva), tenuto conto che la legittima difesa anticipa la lesione, quale unico possibile rimedio per evitare un’offesa ingiusta.

L’offesa ingiusta è caratterizzata dal pericolo attuale di un’offesa che, se non contrastata repentinamente, può concretizzarsi nella lesione di un diritto proprio o altrui che viene tutelato dal nostro Ordinamento, pertanto rimangono fuori da questa categoria gli interessi pubblici statali, interessi collettivi o quelli inerenti all’osservanza di leggi.

Inoltre, la reazione deve essere proporzionata all’offesa, ovvero, l’azione diretta a contrastare l’aggressore deve essere tale da causare allo stesso un male inferiore, uguale o poco superiore al male che lo stesso cercava di perpetrare.

Infine, riguardo la proporzionalità della reazione di difesa in luoghi di domicilio o equiparabili, non opera in relazione a condotte compiute in un’autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi per essere abitabile e nel quale non si compiono attività tipiche della vita domestica. (Fattispecie nella quale l’imputato, che aveva sparato i propri aggressori nella sua macchina, è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo, tenuto conto che aveva oltrepassato i limiti della legittima difesa).
(Cassazione, Sez. IV, sentenza n. 19375/13)

Avv. Flavio Falchi

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