logo mioNel momento in cui ci troviamo di fronte ad un soggetto che “senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14”, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”
Lo spaccio di lieve entità, oggi considerato figura autonoma di reato (con il D.L. n. 146 del 23/12/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 21/02/2014) è punito nel massimo con 4 anni di reclusione, trattamento sanzionatorio di gran lunga inferiore rispetto al comma 1 del d.p.r. 309/90, che si configura in presenza di circostanze determinate che saranno poi discrezionalmente valutate dal Giudice.

Il confine con l’uso personale, però, può essere sottile, tenuto conto che si deve tener presente l’eventuale frazionamento in dosi della sostanza, il rinvenimento di somme di denaro in capo al sospettato, la presenza di bustine per il confezionamento, ovvero, in caso di perquisizione domiciliare, il rinvenimento di bilancini di precisione o comunque utensili per il confezionamento.

Interessante al riguardo è una sentenza della Cassazione (Cassazione penale sez. III n. 15893 del 23/02/2016) dove si dà atto di un soggetto in capo al quale non “venivano rinvenuti sostanza da taglio, strumenti adatti alla pesatura e fogli od appunti con nomi, date e numeri”, pertanto “il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 bis, comma 1, lett. a) – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi”.
Quindi, basarsi unicamente sull’ingente quantitativo di sostanza può, in determinati casi, non essere sufficiente per sostenere un’accusa di spaccio in giudizio.

Infine, la Cassazione (Cassazione penale, sez. III, sentenza 24/07/2017 n° 36616) si è anche occupata della possibilità di poter assolvere un imputato di spaccio per lieve entità del fatto ex art. 131 bis c.p., ritenendo che, appurato un quantitativo elevato di sostanza stupefacente, le modalità dell’azione e valutate tutte le circostanze “Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.”

Avv. Flavio Falchi

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