⚖️ 1. Se chi paga sa che la banconota è falsa

👉 Reato: Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate

Art. 455 c.p.

Chiunque, non essendo concorso nella falsificazione, spende o mette in circolazione monete o banconote false, sapendole tali, è punito con:

  • reclusione da 3 a 12 anni
  • multa da 516 a 3.098 euro

📌 La stessa pena si applica a chi riceve in pagamento banconote false e poi le rimette in circolazione, pur sapendo della loro falsità.


⚠️ 2. Se non sapeva, ma se ne accorge dopo e poi paga con essa

👉 Reato: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Art. 457 c.p.

Chi spende banconote false dopo averle ricevute in buona fede, ma dopo essersi accorto della falsità, è punito con:

  • reclusione fino a 6 mesi
  • o multa fino a 516 euro

📌 Questo è un reato meno grave, ma comunque penalmente rilevante.


❕ 3. Se non sa e non ha modo di sapere che la banconota è falsa

In questo caso non commette reato. La persona agisce in buona fede e non ha alcuna responsabilità penale.

Tuttavia:

  • le banconote saranno sequestrate e annullate;
  • è consigliabile denunciare immediatamente il fatto alle autorità (Polizia o Carabinieri), anche per evitare sospetti su eventuale dolo.

🚨 4. Se partecipa alla falsificazione o alla diffusione organizzata

👉 Reato: Falsificazione di monete o banconote

Art. 453 c.p.

La falsificazione o l’introduzione nel territorio dello Stato di denaro falso comporta:

  • Reclusione da 5 a 15 anni
  • Multa fino a 3.098 euro

📌 Cosa fare se si riceve una banconota falsa

  1. Non usarla: rischi una denuncia penale se la spendi.
  2. Recarsi dalle forze dell’ordine: consegnare la banconota con una dichiarazione.
  3. Non sei tenuto al rimborso, ma perderai il valore della banconota.
  4. Le banche e la Banca d’Italia non rimborsano il valore delle banconote false (se non in rarissimi casi documentati).

✅ In sintesi

Situazione Reato Pena prevista
Paga sapendo che la banconota è falsa Art. 455 c.p. Reclusione 3–12 anni, multa
Paga dopo essersi accorto della falsità Art. 457 c.p. Reclusione fino a 6 mesi o multa
Non sa e non può sapere che è falsa Nessun reato Nessuna pena
Partecipa alla produzione/distribuzione false Art. 453 c.p. Reclusione 5–15 anni, multa

 

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