1. Funzione della pena

Nel diritto penale la pena ha più funzioni:

  • retributiva: risposta dello Stato al reato
  • preventiva generale: dissuadere la collettività dal commettere reati
  • preventiva speciale: evitare che il reo commetta nuovi reati
  • rieducativa: favorire il reinserimento sociale del condannato

La Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.


2. Tipi di pene

Le pene si distinguono in:

  • pene principali
  • pene accessorie
  • misure di sicurezza (non sempre considerate pene in senso stretto)

3. Pene principali

A) Pene detentive

Comportano la limitazione della libertà personale.

  • Ergastolo
    Pena perpetua, con possibilità di benefici solo dopo molti anni.
  • Reclusione
    Prevista per i delitti. Ha una durata variabile, da pochi giorni fino a molti anni.
  • Arresto
    Previsto per le contravvenzioni, con durata più breve rispetto alla reclusione.

B) Pene pecuniarie

Comportano il pagamento di una somma di denaro allo Stato.

  • Multa
    Prevista per i delitti.
  • Ammenda
    Prevista per le contravvenzioni.

Le pene pecuniarie possono essere:

  • fisse
  • a giorni
  • convertite in pene sostitutive in caso di insolvenza

4. Pene accessorie

Si applicano insieme alla pena principale e incidono su diritti e capacità giuridiche.

Le principali sono:

  • interdizione dai pubblici uffici
  • interdizione da una professione o da un’arte
  • sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni
  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
  • perdita o sospensione della responsabilità genitoriale

Possono essere:

  • automatiche
  • disposte dal giudice caso per caso

5. Delitti e contravvenzioni

La distinzione fondamentale nel diritto penale è tra:

  • delitti: reati più gravi, puniti con reclusione o multa
  • contravvenzioni: reati meno gravi, puniti con arresto o ammenda

Questa distinzione incide su:

  • tipo di pena
  • tentativo
  • prescrizione
  • regime di imputazione

6. Pene sostitutive e alternative

Per evitare il carcere nei casi meno gravi, l’ordinamento prevede:

  • sospensione condizionale della pena
  • lavori di pubblica utilità
  • detenzione domiciliare
  • affidamento in prova ai servizi sociali
  • semilibertà

Queste misure mirano a:

  • ridurre la carcerazione
  • favorire la rieducazione
  • limitare la recidiva

7. Circostanze e determinazione della pena

La pena concreta viene stabilita dal giudice tenendo conto di:

  • gravità del fatto
  • personalità dell’imputato
  • circostanze aggravanti e attenuanti
  • recidiva
  • comportamento successivo al reato

La pena può essere:

  • aumentata
  • diminuita
  • bilanciata tra aggravanti e attenuanti

8. Estinzione della pena e del reato

La pena o il reato possono estinguersi per:

  • prescrizione
  • amnistia
  • indulto
  • morte del reo
  • perdono giudiziale (per i minori)

9. Misure di sicurezza

Non sono vere e proprie pene, ma strumenti di tutela sociale.

Si applicano a soggetti:

  • socialmente pericolosi
  • anche non imputabili

Esempi:

  • libertà vigilata
  • ricovero in strutture speciali
  • confisca

10. Schema riassuntivo finale

Il sistema delle pene penali è:

  • graduato
  • proporzionato
  • orientato alla rieducazione
  • affiancato da misure alternative e di sicurezza

 

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