1. Diffamazione (art. 595 c.p.)
Se la notizia falsa lede la reputazione di una persona:
- Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro.
- Se avviene tramite stampa o social network (mezzo di pubblicità), la pena aumenta:
reclusione fino a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro.
È uno dei casi più frequenti in ambito social.
2. Procurato allarme (art. 658 c.p.)
Se si diffonde una notizia falsa che provoca l’intervento delle autorità (es. falso allarme bomba):
- Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro.
3. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico (art. 656 c.p.)
Se la fake news è idonea a creare disordine o panico sociale:
- Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 euro.
4. Manipolazione del mercato
Se le notizie false riguardano titoli, società quotate o strumenti finanziari, possono integrare reati previsti dal Testo Unico della Finanza, con pene molto più gravi (anche pluriennali) e sanzioni elevate.
5. Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
Se la fake news viene diffusa fingendosi un’altra persona:
- Reclusione fino a 1 anno.
6. Conseguenze civili
Oltre al penale, chi diffonde notizie false può essere condannato a:
- risarcimento del danno (patrimoniale e morale);
- rettifica o rimozione dei contenuti;
- spese legali.
7. Libertà di espressione e limiti
La libertà di manifestazione del pensiero è garantita dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, ma non copre:
- affermazioni false lesive dell’onore altrui;
- notizie inventate che creano allarme o danno concreto.
In sintesi
Le fake news diventano penalmente rilevanti quando:
- ledono la reputazione di qualcuno;
- creano allarme o turbano l’ordine pubblico;
- producono danni economici o finanziari;
- implicano altri reati (truffa, sostituzione di persona, manipolazione del mercato).