Le telecamere possono inquadrare esclusivamente:

  • la propria abitazione
  • il giardino privato
  • il garage o posto auto di proprietà
  • altre pertinenze private

Non devono riprendere:

  • strada pubblica
  • marciapiedi
  • abitazioni dei vicini
  • spazi comuni del condominio (scale, cortili, androni, parcheggi condominiali).

Questo principio deriva dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dall’interpretazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Eccezione nel condominio

Le parti comuni condominiali possono essere videosorvegliate solo se:

  • l’impianto è condominiale
  • è approvato dall’assemblea con le maggioranze previste dalla legge
  • vengono rispettati gli obblighi informativi (cartelli di avviso).

Un singolo condomino non può installare una telecamera che riprenda le parti comuni senza autorizzazione dell’assemblea.

Riprese “incidentali”

È tollerato solo un minimo e inevitabile coinvolgimento di aree esterne, se tecnicamente impossibile evitarlo (ad esempio una piccola porzione di strada davanti al cancello), ma la ripresa deve essere limitata al minimo necessario.

Obblighi principali

Chi installa telecamere deve comunque:

  • evitare riprese non necessarie
  • orientare correttamente l’obiettivo
  • mettere cartelli di videosorveglianza se l’area può essere ripresa da terzi.

Possibili conseguenze in caso di violazione

Se la telecamera riprende aree non consentite si possono avere:

  • segnalazioni al Garante privacy
  • ordine di rimozione o modifica dell’impianto
  • sanzioni amministrative.

 

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