Che cos’è il “Bonus Docenti e Ricercatori rientrati”
Si tratta di un regime fiscale agevolato (art. 44 del Decreto Legge n. 78/2010) che mira ad incentivare il rientro in Italia di docenti e ricercatori altamente qualificati, riducendo pesantemente la tassazione sui redditi derivanti da attività di docenza o ricerca svolta in Italia.
Come funziona:
- Il 90 % del reddito da attività di docenza o ricerca viene escluso dal reddito imponibile IRPEF, quindi si paga imposta solo sul 10 % del reddito stesso.
- L’agevolazione si applica di norma per 6 anni a partire dal primo periodo d’imposta in cui si diventa fiscalmente residenti in Italia.(Università di Bologna)
È distinto e più favorevole rispetto al regime impatriati (che prevede detrazioni minori e requisiti diversi).
Requisiti principali
Per accedere all’agevolazione dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, devi:
- Titolo di studio universitario o equipollente
(diplomi esteri richiedono la dichiarazione di valore rilasciata dal consolato/ambasciata italiana).
- Residenza fiscale all’estero non occasionale
Hai vissuto all’estero in modo stabile prima del trasferimento.(Università di Bologna)
- Svolgimento di attività di ricerca o docenza all’estero per almeno 2 anni
(in centri di ricerca o università pubblici o privati) — requisito spesso richiesto per comprovare esperienza qualificata.
- Trasferire la residenza fiscale in Italia
Devi essere fiscalmente residente in Italia (spesso coincide con l’iscrizione all’anagrafe nel Comune italiano e il rispetto di altri criteri fiscali).
Durata dell’agevolazione
Standard: 6 periodi d’imposta, a condizione che tu mantenga la residenza fiscale in Italia.
Possibili estensioni:
- 8 anni: se hai almeno 1 figlio minorenne o hai acquistato casa in Italia.
- 11 anni: se hai almeno 2 figli minorenni.
- 13 anni: se hai almeno 3 figli minorenni.
Come presentare la domanda
La procedura può variare a seconda della tua condizione lavorativa:
Se sei lavoratore dipendente (universitario o ricercatore)
- Presenta una richiesta scritta al tuo datore di lavoro (es. Università o ente di ricerca) in cui dichiari di possedere i requisiti per l’agevolazione.
- Il datore di lavoro applicherà l’agevolazione in busta paga dal periodo di paga utile successivo alla richiesta.
Se il datore di lavoro non può applicare la riduzione, puoi comunque usufruire dell’agevolazione in dichiarazione dei redditi (es. modello 730 o Redditi PF).
Se sei lavoratore autonomo
- Indica la richiesta dell’agevolazione direttamente nella tua dichiarazione dei redditi (es. modello Redditi PF), dichiarando di avere i requisiti.
- Puoi chiedere l’applicazione anche con la ritenuta d’acconto se lavori da libero professionista.
Documenti utili per la domanda
Documento d’identità e codice fiscale
Contratto di lavoro o autocertificazione di attività di ricerca/docenza
Dichiarazione di valore del titolo straniero (se pertinente)
Documentazione che attesta la residenza all’estero prima del rientro
Data di trasferimento della residenza fiscale in Italia
❓ Altre note importanti
L’agevolazione si applica solo ai redditi da attività di ricerca o docenza in Italia.
Non si applica ai redditi da lavoro remoto per enti esteri.
Il regime può essere combinato con quello per impatriati per altre tipologie di reddito, se ne hai diritto
Posso far valere il bonus anche se non sono cittadino italiano?
Sì, anche cittadini stranieri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiarne, purché soddisfino i requisiti.
Cosa succede se torno all’estero?
L’agevolazione decade se trasferisci nuovamente la residenza fiscale fuori dall’Italia.