⚖️ 1. Se chi paga sa che la banconota è falsa
👉 Reato: Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate
Art. 455 c.p.
Chiunque, non essendo concorso nella falsificazione, spende o mette in circolazione monete o banconote false, sapendole tali, è punito con:
- reclusione da 3 a 12 anni
- multa da 516 a 3.098 euro
📌 La stessa pena si applica a chi riceve in pagamento banconote false e poi le rimette in circolazione, pur sapendo della loro falsità.
⚠️ 2. Se non sapeva, ma se ne accorge dopo e poi paga con essa
👉 Reato: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Art. 457 c.p.
Chi spende banconote false dopo averle ricevute in buona fede, ma dopo essersi accorto della falsità, è punito con:
- reclusione fino a 6 mesi
- o multa fino a 516 euro
📌 Questo è un reato meno grave, ma comunque penalmente rilevante.
❕ 3. Se non sa e non ha modo di sapere che la banconota è falsa
In questo caso non commette reato. La persona agisce in buona fede e non ha alcuna responsabilità penale.
Tuttavia:
- le banconote saranno sequestrate e annullate;
- è consigliabile denunciare immediatamente il fatto alle autorità (Polizia o Carabinieri), anche per evitare sospetti su eventuale dolo.
🚨 4. Se partecipa alla falsificazione o alla diffusione organizzata
👉 Reato: Falsificazione di monete o banconote
Art. 453 c.p.
La falsificazione o l’introduzione nel territorio dello Stato di denaro falso comporta:
- Reclusione da 5 a 15 anni
- Multa fino a 3.098 euro
📌 Cosa fare se si riceve una banconota falsa
- Non usarla: rischi una denuncia penale se la spendi.
- Recarsi dalle forze dell’ordine: consegnare la banconota con una dichiarazione.
- Non sei tenuto al rimborso, ma perderai il valore della banconota.
- Le banche e la Banca d’Italia non rimborsano il valore delle banconote false (se non in rarissimi casi documentati).
✅ In sintesi
Situazione |
Reato |
Pena prevista |
Paga sapendo che la banconota è falsa |
Art. 455 c.p. |
Reclusione 3–12 anni, multa |
Paga dopo essersi accorto della falsità |
Art. 457 c.p. |
Reclusione fino a 6 mesi o multa |
Non sa e non può sapere che è falsa |
Nessun reato |
Nessuna pena |
Partecipa alla produzione/distribuzione false |
Art. 453 c.p. |
Reclusione 5–15 anni, multa |
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