1. Obbligo di dichiarazione
La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso, quando il defunto lascia beni o diritti (immobili, conti correnti, titoli, ecc.).
Sono obbligati gli eredi, i chiamati all’eredità e, in alcuni casi, i legatari.
2. Sanzioni fiscali
Se non si presenta la successione:
- si applicano sanzioni amministrative per omessa dichiarazione;
- si devono pagare interessi sulle imposte dovute;
- l’Agenzia delle Entrate può procedere con accertamento d’ufficio.
È comunque possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando imposte, sanzioni ridotte e interessi.
3. Problemi sugli immobili
Se tra i beni ereditati ci sono immobili:
- non si può effettuare la voltura catastale;
- l’immobile non può essere venduto regolarmente;
- non si possono fare atti notarili (vendita, donazione, mutuo) finché la situazione non viene sistemata.
Di fatto, l’immobile resta intestato al defunto nei registri pubblici.
4. Conti correnti e altri beni
Le banche bloccano i conti del defunto fino alla presentazione della documentazione successoria.
Senza successione:
- non si possono prelevare somme;
- non si possono trasferire titoli o investimenti;
- non si può chiudere il conto.
5. Attenzione: eredità e accettazione
Non fare la successione non significa rinunciare all’eredità.
L’eredità si può:
- accettare (espressamente o tacitamente);
- rinunciare con atto formale davanti a notaio o in tribunale.
Se un erede utilizza beni del defunto (ad esempio abita stabilmente l’immobile o usa i suoi soldi), può realizzare un’accettazione tacita, anche senza aver fatto la dichiarazione di successione.
6. Prescrizione
L’obbligo fiscale non si annulla automaticamente nel breve periodo: l’amministrazione finanziaria può intervenire per diversi anni.
In sintesi
Se non si fa la successione:
- si rischiano sanzioni fiscali;
- non si possono vendere o regolarizzare gli immobili;
- le banche bloccano i conti;
- la situazione patrimoniale resta sospesa e irregolare.