In Italia la regola ordinaria è l’affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di continuare a partecipare alle decisioni più importanti riguardanti il figlio (salute, istruzione, educazione, scelte di vita).
Il giudice valuta se questa soluzione sia concretamente nell’interesse del minore e, salvo situazioni particolari, tende a mantenerla.
I principali criteri valutati dal giudice
Tra gli elementi più rilevanti vi sono:
- la capacità di ciascun genitore di prendersi cura del figlio;
- il rapporto affettivo esistente tra il minore e ciascun genitore;
- la disponibilità di ciascun genitore a favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore;
- la stabilità dell’ambiente familiare e abitativo;
- le esigenze educative, scolastiche e sanitarie del minore;
- l’età del figlio e le sue specifiche necessità;
- eventuali situazioni di conflittualità particolarmente grave.
L’ascolto del minore
Quando l’età e la maturità lo consentono, il minore può essere ascoltato dal giudice. In particolare, l’ascolto è generalmente previsto per i figli che abbiano compiuto 12 anni, ma può avvenire anche prima se il minore è ritenuto sufficientemente maturo.
L’opinione del figlio viene considerata, ma non è da sola determinante: il giudice decide sempre in base al suo interesse complessivo.
Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo a un solo genitore è una misura eccezionale e può essere disposto quando l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore.
Ad esempio, possono assumere rilievo:
- gravi carenze genitoriali;
- comportamenti violenti o abusivi;
- disinteresse persistente verso il figlio;
- situazioni che compromettano seriamente il benessere del minore.
Anche in caso di affidamento esclusivo, salvo limitazioni specifiche, l’altro genitore mantiene generalmente il diritto di frequentare il figlio e il dovere di contribuire al suo mantenimento.
Collocamento e tempi di permanenza
L’affidamento non coincide necessariamente con il luogo in cui il figlio vive. Il giudice stabilisce:
- presso quale genitore il minore sarà prevalentemente collocato;
- i tempi di permanenza con ciascun genitore;
- le modalità di visita e frequentazione;
- il contributo economico al mantenimento.
Mantenimento
Nel determinare il mantenimento dei figli, il giudice considera:
- le esigenze attuali del minore;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori;
- le risorse economiche di ciascun genitore;
- i tempi di permanenza presso ciascuno;
- il valore economico dei compiti di cura svolti da ciascun genitore.