In Italia la regola ordinaria è l’affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di continuare a partecipare alle decisioni più importanti riguardanti il figlio (salute, istruzione, educazione, scelte di vita).

Il giudice valuta se questa soluzione sia concretamente nell’interesse del minore e, salvo situazioni particolari, tende a mantenerla.

I principali criteri valutati dal giudice

Tra gli elementi più rilevanti vi sono:

  • la capacità di ciascun genitore di prendersi cura del figlio;
  • il rapporto affettivo esistente tra il minore e ciascun genitore;
  • la disponibilità di ciascun genitore a favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore;
  • la stabilità dell’ambiente familiare e abitativo;
  • le esigenze educative, scolastiche e sanitarie del minore;
  • l’età del figlio e le sue specifiche necessità;
  • eventuali situazioni di conflittualità particolarmente grave.

L’ascolto del minore

Quando l’età e la maturità lo consentono, il minore può essere ascoltato dal giudice. In particolare, l’ascolto è generalmente previsto per i figli che abbiano compiuto 12 anni, ma può avvenire anche prima se il minore è ritenuto sufficientemente maturo.

L’opinione del figlio viene considerata, ma non è da sola determinante: il giudice decide sempre in base al suo interesse complessivo.

Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo a un solo genitore è una misura eccezionale e può essere disposto quando l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore.

Ad esempio, possono assumere rilievo:

  • gravi carenze genitoriali;
  • comportamenti violenti o abusivi;
  • disinteresse persistente verso il figlio;
  • situazioni che compromettano seriamente il benessere del minore.

Anche in caso di affidamento esclusivo, salvo limitazioni specifiche, l’altro genitore mantiene generalmente il diritto di frequentare il figlio e il dovere di contribuire al suo mantenimento.

Collocamento e tempi di permanenza

L’affidamento non coincide necessariamente con il luogo in cui il figlio vive. Il giudice stabilisce:

  • presso quale genitore il minore sarà prevalentemente collocato;
  • i tempi di permanenza con ciascun genitore;
  • le modalità di visita e frequentazione;
  • il contributo economico al mantenimento.

Mantenimento

Nel determinare il mantenimento dei figli, il giudice considera:

  • le esigenze attuali del minore;
  • il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori;
  • le risorse economiche di ciascun genitore;
  • i tempi di permanenza presso ciascuno;
  • il valore economico dei compiti di cura svolti da ciascun genitore.

 

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