La diffamazione consiste nell’offendere la reputazione di una persona comunicando con più soggetti, in assenza della persona offesa.

Affinché il reato si configuri, devono ricorrere alcuni presupposti:

  • la persona offesa non deve essere presente alla conversazione;
  • le espressioni utilizzate devono essere idonee a ledere la reputazione della vittima;
  • l’offesa deve essere comunicata ad almeno due persone.

Proprio quest’ultimo requisito rende particolarmente rilevanti le chat di gruppo.

La chat di gruppo può integrare la comunicazione con più persone

Quando un messaggio viene inviato in un gruppo composto da più partecipanti, esso è destinato a una pluralità di destinatari.

Di conseguenza, se il messaggio contiene espressioni offensive riferite a una persona assente dalla conversazione, possono sussistere gli elementi della diffamazione.

Non è necessario che tutti i partecipanti leggano effettivamente il messaggio: è sufficiente che esso sia potenzialmente accessibile ai membri del gruppo.

Quando non si tratta di diffamazione

Non ogni critica costituisce un reato.

È generalmente lecito:

  • esprimere un’opinione;
  • manifestare dissenso;
  • formulare una critica fondata su fatti veri;
  • utilizzare toni civili e proporzionati.

La libertà di manifestazione del pensiero tutela anche il diritto di critica, purché vengano rispettati i limiti della continenza e della pertinenza.

Gli insulti possono integrare il reato

Frasi come:

  • “È un truffatore”;
  • “È un incapace”;
  • “È un ladro”;
  • “È una persona disonesta”;

se rivolte a una persona assente e prive di un adeguato fondamento fattuale, possono assumere rilevanza penale perché incidono sulla reputazione della vittima davanti agli altri partecipanti al gruppo.

La valutazione, naturalmente, dipende sempre dal contesto concreto e dal significato complessivo delle espressioni utilizzate.

E se la persona offesa è presente nella chat?

La presenza della persona offesa può incidere sulla qualificazione giuridica del fatto.

Se il messaggio offensivo viene rivolto direttamente all’interessato, la condotta potrebbe non integrare la diffamazione, proprio perché manca il requisito dell’assenza della vittima.

In tali casi occorre valutare le circostanze concrete e verificare se possano configurarsi altri illeciti, anche di natura diversa.

Le prove sono fondamentali

Chi subisce offese in una chat di gruppo dovrebbe conservare tempestivamente le prove.

Possono risultare utili:

  • screenshot completi della conversazione;
  • indicazione della data e dell’ora dei messaggi;
  • elenco dei partecipanti al gruppo;
  • eventuali successive modifiche o cancellazioni dei messaggi;
  • ogni altro elemento utile a ricostruire i fatti.

La tempestiva raccolta delle prove può risultare determinante in un eventuale procedimento.

È possibile chiedere il risarcimento?

Oltre alle eventuali conseguenze penali, la persona offesa può domandare il risarcimento dei danni quando dimostri di aver subito un pregiudizio alla propria reputazione, alla propria immagine o alla propria sfera personale.

La quantificazione del danno dipenderà dalle circostanze del caso, dalla diffusione dell’offesa e dalle conseguenze concretamente subite.

Come evitare conseguenze legali

Prima di inviare un messaggio in una chat di gruppo è opportuno ricordare che ciò che viene scritto può essere facilmente salvato, inoltrato o acquisito come prova.

Per questo motivo è consigliabile:

  • evitare insulti e accuse personali;
  • distinguere sempre i fatti dalle opinioni;
  • non attribuire reati o comportamenti illeciti senza elementi concreti;
  • utilizzare un linguaggio rispettoso anche in caso di discussioni accese.

 

 

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