La presenza di animali domestici in condominio è sempre più diffusa e rappresenta una realtà consolidata della vita quotidiana. Cani, gatti e altri animali da compagnia sono oggi considerati parte integrante della famiglia, ma la loro convivenza in spazi comuni richiede il rispetto di precise regole, volte a garantire l’equilibrio tra i diritti dei proprietari e quelli degli altri condomini.

Il diritto di tenere animali in casa

In linea generale, il condomino ha diritto di tenere animali domestici all’interno della propria abitazione. Il regolamento condominiale non può vietare in modo assoluto il possesso di animali domestici, se si tratta di un regolamento approvato a maggioranza. Un divieto può essere valido solo se contenuto in un regolamento di natura contrattuale, accettato espressamente da tutti i condomini o richiamato negli atti di acquisto.

In assenza di un valido divieto contrattuale, nessun condomino può impedire a un altro di vivere con il proprio animale.

Uso delle parti comuni

La presenza di animali domestici nelle parti comuni del condominio, come scale, cortili, androni e ascensori, è generalmente consentita, ma deve avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza e di buona convivenza.

In particolare:

  • gli animali devono essere condotti al guinzaglio;
  • i cani potenzialmente pericolosi devono indossare la museruola, se richiesta dalle norme vigenti;
  • il proprietario deve avere sempre il controllo dell’animale.

Il condominio può disciplinare l’uso delle parti comuni, ad esempio stabilendo modalità di accesso all’ascensore o regole di comportamento, purché non si arrivi a un divieto assoluto e irragionevole.

Disturbo della quiete e rumori

Uno degli aspetti più delicati riguarda il disturbo della quiete condominiale. Il proprietario è responsabile del comportamento del proprio animale e deve evitare che abbai, miagolii o altri rumori diventino continui e intollerabili.

Il disturbo deve essere valutato in base alla sua intensità, durata e frequenza. Non è sufficiente un disagio occasionale: perché vi sia una violazione, il rumore deve superare la normale tollerabilità e incidere sulla tranquillità di più condomini.

Igiene e decoro

Il rispetto delle norme igieniche è fondamentale. Il proprietario dell’animale è tenuto a:

  • pulire immediatamente le deiezioni nelle parti comuni;
  • evitare che l’animale sporchi muri, scale o spazi condivisi;
  • prevenire cattivi odori o situazioni di degrado.

La mancata osservanza di queste regole può legittimare richiami formali, sanzioni previste dal regolamento condominiale o, nei casi più gravi, azioni legali.

Responsabilità per danni

Il proprietario dell’animale risponde dei danni causati a persone, cose o spazi comuni. Se un animale danneggia parti dell’edificio o provoca lesioni a terzi, il responsabile è tenuto al risarcimento, indipendentemente dal fatto che il danno sia avvenuto per colpa diretta o per comportamento imprevedibile dell’animale.

Per questo motivo è spesso consigliabile stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Ruolo dell’amministratore e dell’assemblea

L’amministratore di condominio ha il compito di vigilare sul rispetto del regolamento e di intervenire in caso di segnalazioni fondate. L’assemblea può deliberare norme che disciplinino la presenza degli animali nelle parti comuni, ma non può introdurre divieti generali che limitino un diritto riconosciuto ai singoli condomini.

Eventuali sanzioni possono essere applicate solo se previste dal regolamento condominiale e nei limiti stabiliti dalla legge.

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