Quando acquisti un’auto usata da un privato in Italia e scopri difetti dopo l’acquisto, non sei completamente senza tutele, ma le regole sono diverse rispetto alle compravendite con un rivenditore. In questi casi si applicano le norme del Codice Civile sui vizi occulti, non la garanzia legale prevista per i professionisti. 

La legge stabilisce che il venditore deve consegnare un bene privo di vizi, ossia senza difetti tali da renderlo inutilizzabile o da ridurne notevolmente il valore di mercato; la semplice usura o difetti evidenti all’ispezione non rientrano tra questi. 

Se il problema emerso era già presente al momento dell’acquisto ma non poteva essere scoperto con una normale ispezione, puoi agire legalmente. Anche se nel contratto è inserita la clausola “visto e piaciuto”, questa non esclude la responsabilità per vizi occulti. 

Le principali azioni possibili sono:

  • Azione redibitoria: chiedere la risoluzione del contratto con restituzione dell’auto e del prezzo pagato;
  • Azione estimatoria (quantum minoris): chiedere una riduzione del prezzo proporzionale al difetto riscontrato.  

Per far valere i tuoi diritti occorre rispettare i termini di legge:

  • Denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dal momento in cui si ha certezza del difetto;
  • Agire in giudizio entro un anno dalla consegna del veicolo. La denuncia deve essere fatta in forma scritta e con prova di ricezione, ad esempio via PEC o raccomandata.  

 

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