Cass. pen., V, 2 Febbraio 2023, n. 4529

 

L’art. 52, IV, c.p., previsto dalla l. 36/2019 non ha introdotto una presunzione di legittima difesa tout court, ma si limita a presumere un solo requisito (la proporzione), fermi restando gli altri (l’attualità del pericolo e la necessità della difesa), come in occasione della precedente riforma del 2006. Infatti, per espressa indicazione normativa, la nuova disposizione si riferisce a situazioni di fatto già riconducibili all’art. 52 c.p., comma 2 cioè a casi in cui l’aggressore ha violato il domicilio, e l’aggredito, ivi legittimamente presente, difende con un’arma legittimamente detenuta o con un altro mezzo idoneo la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui”.

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