La litispendenza si verifica quando la stessa causa è pendente contemporaneamente davanti a due giudici diversi. Perché ci sia litispendenza è necessario che coincidano le parti, l’oggetto della domanda e il titolo su cui la domanda si fonda.

Nel processo civile italiano, quando il giudice accerta la litispendenza, deve dichiarare con ordinanza la pendenza della causa davanti al giudice preventivamente adito e disporre la cancellazione del processo instaurato successivamente. L’obiettivo è evitare decisioni contrastanti e duplicazioni di giudizi.

La litispendenza si distingue dalla connessione (cause diverse ma collegate) e dalla continentezza (una causa più ampia che assorbe l’altra). Può essere rilevata d’ufficio dal giudice o eccepita da una delle parti, purché prima della decisione.

In ambito internazionale e dell’Unione europea, la litispendenza è regolata anche da norme specifiche che stabiliscono quale giudice abbia priorità, in genere quello adito per primo.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.