Cassazione Penale, n. 05847 del 04.02.2022-18.02.2022, Sez. 2


È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, integri il relativo fatto tipico, ex art. 474 c.p., la condotta di colui che affigga uno scudetto tricolore italiano su Vespe prodotte in Cina, ingannando in tal modo i compratori, in ordine al paese di produzione delle medesime Vespe.”

“Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa Europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.”

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.