Cassazione Penale, n. 07301 del 04.02.2022-02.03.2022, Sez. 3
“È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato edilizi, pur essendo possibile la sanabilità (cd. condono edilizio disciplinato dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724), di singole porzioni di immobile consistenti in autonome entità abitative, la loro cubatura va considerata rispetto al limite massimo consentito dalla legge per l’intero edificio di cui quella singola unità faccia parte. Non basta quindi che la singola unità non ecceda i 750 mc., ma è necessario che, complessivamente, l’intero edificio che ospita quelle singole unità abitative non superi quei limiti massimi, traducendosi diversamente il frazionamento delle domande soltanto in uno stratagemma teso ad eludere la normativa di settore.”
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