Cassazione Penale, n. 07911 del 10.01.2022-04.03.2022, Sez. 1
“È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integri il relativo fatto tipico, ex art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dal d. lg. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, integri il relativo fatto tipico la condotta di colui che vada in giro portando con sé una pistola giocattolo, priva però del tappo rosso.”
Related Articles
Codice del Lavoro Articolo 14 Retribuzione (sostituisce l’art. 2099 cod. civ.) 1. La retribuzione del lavoratore dipendente, salvo il caso del lavoro domestico, deve essere corrisposta mediante prospetto-paga dal quale...
Codice deontologico forense Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza 1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo...
“.. la scelta di subordinare, mediante la perseguibilità a querela, la persecuzione di certi reati alle determinazioni delle parti private offese risponde ad esigenze di vario ordine, non necessariamente...