L’opposizione a precetto non sana la mancata notifica del titolo esecutivo

Nel sistema dell’esecuzione forzata, la regolare notifica del titolo esecutivo costituisce un presupposto imprescindibile per la validità dell’azione esecutiva. Il precetto, infatti, può essere legittimamente intimato solo dopo che il titolo sia stato portato a conoscenza del debitore. La mancata notifica del titolo determina una radicale nullità del procedimento esecutivo, non rimediabile attraverso l’opposizione proposta dal debitore.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’opposizione a precetto non può sanare l’originaria omissione. Ciò perché l’opposizione non sostituisce la notifica del titolo né può convertirsi in un atto idoneo a colmare la mancanza di un presupposto essenziale. Il debitore, pertanto, mantiene intatto il proprio diritto a eccepire l’inesistenza o l’irregolarità della notifica, anche qualora abbia proposto opposizione al precetto.

La conseguenza è che, accertata la mancata notifica, il giudice non può limitarsi a correggere l’atto, ma deve dichiarare l’inefficacia del precetto e dell’eventuale esecuzione intrapresa. Il creditore sarà costretto a rinnovare l’intero procedimento, partendo dalla corretta notificazione del titolo, prima di poter intimare validamente un nuovo precetto.

L’opposizione, dunque, non svolge alcuna funzione sanante: il rispetto della sequenza titolo–notifica–precetto resta un requisito irrinunciabile per la legittimità dell’esecuzione.

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