Il reato di insolvenza fraudolenta è previsto dall’articolo 641 del codice penale italiano e si verifica quando una persona contrae un’obbligazione (ad esempio acquista beni o servizi) con il proposito di non adempiere, cioè senza intenzione di pagare, ingannando l’altra parte.

  • Condotta: il soggetto si obbliga (ad esempio compra, ordina, stipula un contratto) pur sapendo di non voler o poter pagare.
  • Dissimulazione dello stato di insolvenza: nasconde la propria reale situazione economica o l’intenzione di non adempiere.
  • Inadempimento: non paga quanto dovuto.

Differenza rispetto al semplice mancato pagamento

Non basta non pagare un debito:

  • se il mancato pagamento è dovuto a difficoltà economiche sopravvenute, è un fatto civile
  • diventa reato quando fin dall’inizio c’era l’intenzione fraudolenta di non pagare

Elemento soggettivo

È richiesto il dolo specifico, cioè:

  • la volontà di non adempiere
  • unita all’intenzione di ingannare il creditore

Pena

La pena prevista è:

  • reclusione fino a 2 anni
  • oppure multa fino a una certa somma (stabilita dalla legge)

Procedibilità

Il reato è generalmente procedibile a querela della persona offesa, quindi serve la denuncia della vittima.

Esempio tipico

Una persona ordina merce sapendo già di non pagare e facendo credere al venditore di essere solvibile: in questo caso si configura l’insolvenza fraudolenta.

 

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