Cassazione Penale, n. 34831 del 23.10.2020-07.12.2020, Sez. 5
“È principio di diritto quello secondo cui, in tema di diffamazione, ex art. 595 c.p., l’utilizzo della posta elettronica non escluda la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, allorché l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, ai fini della consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, ipotizzabile secondo l’ordinaria diligenza.”
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