
Art. 582 Codice Penale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Related Articles
1. Pièce d’identité valide Citoyens de l’UE : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. Citoyens hors UE : passeport valide et, dans la plupart des cas,...
Il pedaggio della Tangenziale di Napoli è aumentato all’inizio del 2026, passando da 1,00 a 1,05 euro per corsa per le auto. Questo incremento, seppur di pochi centesimi, ha suscitato...
Art. 582 c.p. - Lesione personale. (Omissis) 2. Si procede tuttavia d’ufficio se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di...