
Art. 582 Codice Penale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Related Articles
Si ricorda che per l’iscrizione relativa al Giudice di Pace, è necessario scaricare la versione di Slpct aggiornata di maggio 2023 e seguire i passaggi indicati nel link sottostante https://www.slpct.it/19-creazione-busta/59-decreto-ingiuntivo-lavoro
L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 c.p. «effetti penali» della condanna e che l’art. 47,...
Codice del Lavoro Articolo 1 Diritto del lavoro europeo (sostituisce l’art. 2086 del codice civile) 1. Principi e regole posti dall’Unione Europea in materia di rapporti di lavoro sono direttamente...