Innanzitutto va chiarito che l’acquirente che si disfa dello scontrino, cestinandolo o lasciandolo sul bancone del negozio, non è responsabile né sotto un profilo penale né civile/amministrativo. Parimenti, non è responsabile neanche nel caso in cui sia il venditore a non rilasciare alcuno scontrino o ricevuta fiscale.

È diritto dell’acquirente ottenere lo scontrino per qualsiasi acquisto (a meno che non si tratti di esercenti esonerati come ad esempio edicole, tabaccai, benzinai), e se non lo riceve può segnalare l’accaduto alla guardia di finanza (non in forma anonima).

Il venditore che non provvede ad emettere lo scontrino o una ricevuta fiscale rischia una sanzione amministrativa pari al 100% dell’Iva non versata e comunque mai inferiore a 500 euro. Ciò implica che anche se ha venduto un prodotto il cui costo era di 5 euro senza scontrino, la sanzione minima irrogata sarà comunque di 500 euro.

Identico discorso vale anche per la emissione di scontrini per un importo inferiore rispetto al prezzo d’acquisto.

Avv. Flavio Falchi

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