Violazione di domicilio in area condominiale: quali sono i soggetti legittimati a presentare la querela
La violazione di domicilio, disciplinata dall’articolo 614 c.p., tutela il diritto all’inviolabilità del domicilio e dei luoghi in cui si esercita la privata dimora. Quando la condotta si verifica in un’area condominiale, occorre distinguere tra parti comuni e parti di uso esclusivo, al fine di individuare chi sia effettivamente legittimato a proporre querela.
Nelle parti comuni dell’edificio – come androni, scale, cortili, pianerottoli o garage condominiali – la giurisprudenza riconosce che la tutela penale opera solo se tali spazi sono qualificabili come pertinenze del domicilio dei singoli condomini. Perché ciò avvenga, è necessario che l’area sia idonea a garantire una sfera di riservatezza, ad esempio perché chiusa, recintata, dotata di accessi controllati o comunque non liberamente aperta al pubblico. In queste ipotesi, ciascun condomino, quale titolare di un diritto reale sulle parti comuni e fruitore della stessa sfera di privata dimora, è legittimato a presentare querela.
Diverso è il caso delle pertinenze di uso esclusivo, come cortili, giardini, cantine o box assegnati a un singolo condomino: qui la legittimazione spetta unicamente al titolare dell’uso esclusivo, in quanto soggetto direttamente leso dalla violazione della propria area di privata dimora.
Non è, invece, legittimato l’amministratore di condominio, salvo che sia egli stesso parte lesa. L amministratore può agire per la tutela dei beni comuni sul piano civilistico, ma non può sostituirsi ai singoli condomini nella proposizione della querela per violazione di domicilio.
In sintesi, la querela può essere presentata da chi subisce la lesione del proprio ambito di privata dimora: ogni condomino per le aree comuni qualificabili come pertinenze del domicilio, e il singolo titolare per le pertinenze di uso esclusivo.