GLI ILLECITI DEI CALCIATORI – NORMA

Codice di Giustizia Sportiva Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressivitĂ , ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale […]