LE SOCIETÀ DI CALCIO SONO RESPONSABILI DEI COMPORTAMENTI DEI TIFOSI

Codice giustizia sportiva Art. 26 Fatti violenti dei sostenitori 1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di […]