Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti che fanno nascere, modificare, aggiornare o estinguere una norma giuridica.
Le fonti atto (provengono da una autorità che ha il potere di farlo) si distinguono dalle fonti fatto (prescindono dalla volontà di un’autorità).
Principio di gerarchia: le norme che si trovano in un grado inferiore non possono modificare o abrogare quelle di grado superiore, quindi sussiste uno schema piramidale:
1. Costituzione + leggi costituzionali
2. Regolamenti dell’Unione Europea, Leggi e altre fonti primarie come le leggi regionali
3. Regolamenti esecutivi (fonti secondarie)
4. Consuetudini.
Per le norme che appartengono allo stesso grado, invece, vige il principio di competenza, ovvero, la legge successiva può modificare o abrogare quella precedente.
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