IL DOLO
L’elemento soggettivo del reato, ovvero l’atteggiamento psichico dell’agente, può rivestire la forma del dolo, della colpa o della preterintenzione.
Il dolo deve essere inteso come la manifestazione della volontà del soggetto, o meglio, ex art. 43 c.p., il reato è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso risultante da azione/omissione dell’agente è dallo stesso previsto e voluto.
Il dolo implica:
➢ l’agente prevede il reato, lo rappresenta nella sua mente
➢ l’agente vuole assumere quella condotta e vuole l’evento che da essa ne deriva

Le categorie del dolo :
DOLO INTENZIONALE, si configura quando l’evento coincide con lo scopo (la condotta di colui il quale accoltella ed uccide un altra persona in quanto il suo fine è la morte della stessa);
DOLO DIRETTO, si ha quando l’agente non persegue la realizzazione del fatto, ma comunque è certo o altamente probabile che la sua condotta realizzerà quel determinato evento;
DOLO EVENTUALE O INDIRETTO, si configura allorquando l’agente, che assume una condotta illecita che mira alla realizzazione di un determinato fine, accetta il rischio che le conseguenze della sua azione possano essere differenti dallo scopo preordinato.

 

Avv. Flavio Falchi

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