1. Introduzione

Nel contesto giuridico italiano, la persecuzione sistematica nei confronti di una donna, attraverso atti di minaccia, molestia o sorveglianza ossessiva, è sanzionata penalmente tramite il reato di “atti persecutori”, comunemente noto come stalking. Tale condotta è disciplinata dall’art. 612-bis del Codice Penale, introdotto con il Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in Legge n. 38 del 23 aprile 2009.

Questa norma è stata fortemente voluta per contrastare il crescente fenomeno della violenza di genere e tutelare l’integrità psichica e fisica delle vittime, prevalentemente donne.


2. La Configurazione del Reato di Stalking (Art. 612-bis c.p.)

L’articolo 612-bis c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:

  • cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  • ovvero da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita.

È evidente come questa norma sia frequentemente applicata nei casi di violenza psicologica contro le donne, anche all’interno di relazioni sentimentali finite o in via di conclusione.


3. Le Sanzioni Previste

La pena prevista per il reato di stalking è:

  • reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi, con possibilità di aumento in presenza di circostanze aggravanti (es. minori coinvolti, uso di armi, precedente relazione affettiva, ecc.);
  • aggravante di genere: se il fatto è commesso ai danni di una donna per motivi riconducibili al genere, si applica l’art. 90-quater c.p.p. per rafforzare la protezione della vittima.

In aggiunta alla sanzione penale:

  • possono essere applicate misure cautelari personali, tra cui il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-ter c.p.p.);
  • in caso di flagranza o urgenza, può essere disposta l’applicazione d’urgenza di misure di protezione;
  • l’ammonimento del Questore può essere richiesto dalla vittima come strumento preventivo, che – se disatteso – aggrava il quadro processuale per l’autore del reato.

4. La Rilevanza del Consenso della Vittima e la Prova del Reato

Nel processo penale per stalking, la denuncia o querela della persona offesa è elemento fondamentale. Tuttavia, nei casi più gravi (es. minaccia grave, atti commessi nei confronti di minori o persone con disabilità), il reato è perseguibile d’ufficio.

La prova si basa su:

  • testimonianze della vittima e di terzi;
  • messaggi, e-mail, telefonate, registrazioni;
  • perizie psicologiche che attestino lo stato d’ansia o il turbamento psichico subito.

5. Violenza di Genere e Tutela Rafforzata

Il reato di stalking si colloca all’interno della più ampia cornice della violenza di genere, oggetto di tutela a livello internazionale (Convenzione di Istanbul) e nazionale (Codice Rosso – L. n. 69/2019), che ha introdotto una corsia preferenziale per la trattazione di questi reati.

La donna vittima di stalking ha diritto a:

  • protezione immediata;
  • informazione su misure disponibili (centri antiviolenza, tutela legale, alloggi protetti);
  • assistenza psicologica e legale.

 

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