1. Introduzione
Nel contesto giuridico italiano, la persecuzione sistematica nei confronti di una donna, attraverso atti di minaccia, molestia o sorveglianza ossessiva, è sanzionata penalmente tramite il reato di “atti persecutori”, comunemente noto come stalking. Tale condotta è disciplinata dall’art. 612-bis del Codice Penale, introdotto con il Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in Legge n. 38 del 23 aprile 2009.
Questa norma è stata fortemente voluta per contrastare il crescente fenomeno della violenza di genere e tutelare l’integrità psichica e fisica delle vittime, prevalentemente donne.
2. La Configurazione del Reato di Stalking (Art. 612-bis c.p.)
L’articolo 612-bis c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:
- cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
- ovvero da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita.
È evidente come questa norma sia frequentemente applicata nei casi di violenza psicologica contro le donne, anche all’interno di relazioni sentimentali finite o in via di conclusione.
3. Le Sanzioni Previste
La pena prevista per il reato di stalking è:
- reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi, con possibilità di aumento in presenza di circostanze aggravanti (es. minori coinvolti, uso di armi, precedente relazione affettiva, ecc.);
- aggravante di genere: se il fatto è commesso ai danni di una donna per motivi riconducibili al genere, si applica l’art. 90-quater c.p.p. per rafforzare la protezione della vittima.
In aggiunta alla sanzione penale:
- possono essere applicate misure cautelari personali, tra cui il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-ter c.p.p.);
- in caso di flagranza o urgenza, può essere disposta l’applicazione d’urgenza di misure di protezione;
- l’ammonimento del Questore può essere richiesto dalla vittima come strumento preventivo, che – se disatteso – aggrava il quadro processuale per l’autore del reato.
4. La Rilevanza del Consenso della Vittima e la Prova del Reato
Nel processo penale per stalking, la denuncia o querela della persona offesa è elemento fondamentale. Tuttavia, nei casi più gravi (es. minaccia grave, atti commessi nei confronti di minori o persone con disabilità), il reato è perseguibile d’ufficio.
La prova si basa su:
- testimonianze della vittima e di terzi;
- messaggi, e-mail, telefonate, registrazioni;
- perizie psicologiche che attestino lo stato d’ansia o il turbamento psichico subito.
5. Violenza di Genere e Tutela Rafforzata
Il reato di stalking si colloca all’interno della più ampia cornice della violenza di genere, oggetto di tutela a livello internazionale (Convenzione di Istanbul) e nazionale (Codice Rosso – L. n. 69/2019), che ha introdotto una corsia preferenziale per la trattazione di questi reati.
La donna vittima di stalking ha diritto a:
- protezione immediata;
- informazione su misure disponibili (centri antiviolenza, tutela legale, alloggi protetti);
- assistenza psicologica e legale.