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Nel contesto giuridico italiano, la persecuzione sistematica nei confronti di una donna, attraverso atti di minaccia, molestia o sorveglianza ossessiva, è sanzionata penalmente tramite il reato di “atti persecutori”, comunemente noto come stalking. Tale condotta è disciplinata dall’art. 612-bis del Codice Penale, introdotto con il Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in Legge n. 38 del 23 aprile 2009.
Questa norma è stata fortemente voluta per contrastare il crescente fenomeno della violenza di genere e tutelare l’integrità psichica e fisica delle vittime, prevalentemente donne.
L’articolo 612-bis c.p. punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:
È evidente come questa norma sia frequentemente applicata nei casi di violenza psicologica contro le donne, anche all’interno di relazioni sentimentali finite o in via di conclusione.
La pena prevista per il reato di stalking è:
In aggiunta alla sanzione penale:
Nel processo penale per stalking, la denuncia o querela della persona offesa è elemento fondamentale. Tuttavia, nei casi più gravi (es. minaccia grave, atti commessi nei confronti di minori o persone con disabilità), il reato è perseguibile d’ufficio.
La prova si basa su:
Il reato di stalking si colloca all’interno della più ampia cornice della violenza di genere, oggetto di tutela a livello internazionale (Convenzione di Istanbul) e nazionale (Codice Rosso – L. n. 69/2019), che ha introdotto una corsia preferenziale per la trattazione di questi reati.
La donna vittima di stalking ha diritto a: