🔹 1. Cos’è

È una nuova fase del processo penale (artt. 554-bis e seguenti c.p.p.), che si tiene dopo il decreto di citazione diretta a giudizio
Serve a valutare se il processo deve andare a dibattimento o se può chiudersi anticipatamente (es. con riti alternativi o proscioglimento).

Si svolge davanti al Giudice del dibattimento, prima dell’apertura del dibattimento vero e proprio.


🔹 2. Chi partecipa

  • Giudice del dibattimento (monocratico)
  • Pubblico Ministero
  • Imputato (assistito dal difensore)
  • Difensore (anche d’ufficio)
  • Persona offesa / Parte civile (se costituita)

🔹 3. Fasi dell’udienza predibattimentale

Fase Contenuto e attività principali
 Apertura dell’udienza Il giudice verifica la regolare notifica del decreto di citazione e la presenza delle parti.
 Identificazione dell’imputato Il giudice identifica l’imputato e verifica l’eventuale nomina o presenza del difensore.
 Questioni preliminari Le parti possono sollevare eccezioni di nullità, incompetenza, inutilizzabilità, estinzione del reato, ecc. (art. 491 c.p.p. e seguenti).
 Invito alle parti a formulare richieste Il giudice invita l’imputato a esprimersi su eventuali riti alternativi:
→ Patteggiamento (art. 444 c.p.p.) Possibile fino all’apertura del dibattimento.
→ Giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) L’imputato può chiedere che si decida allo stato degli atti.
→ Messa alla prova (art. 168-bis c.p.) Per reati minori; se accolta, il processo viene sospeso.
 Decisione sulle richieste Il giudice decide sulle istanze: se ammette rito alternativo → si chiude la fase predibattimentale.
 Valutazione della tenuta dell’accusa Se non ci sono riti alternativi, il giudice valuta gli atti trasmessi dal PM (art. 554-ter c.p.p.) e può:
→ Disporre il non luogo a procedere (art. 554-ter c.p.p.) Se risulta evidente che il fatto non sussiste, non è reato o l’imputato non lo ha commesso.
→ Disporre il rinvio a giudizio (apertura dibattimento) Se ritiene che ci siano sufficienti elementi per procedere.
 Provvedimenti finali Il giudice emette ordinanza di non luogo a procedere o dichiara aperto il dibattimento.

🔹 4. Esiti possibili dell’udienza predibattimentale

Esito Effetto
Ammissione di rito alternativo Il giudice procede subito col rito richiesto (abbreviato, patteggiamento, messa alla prova).
Ordinanza di non luogo a procedere Il processo si chiude (salvo impugnazione del PM).
Dichiarazione di apertura del dibattimento Si passa alla fase dibattimentale con l’escussione dei testimoni e le prove.

🔹 5. Ruolo del difensore

Durante l’udienza predibattimentale, il difensore può:

  • Sollevare eccezioni preliminari (incompetenza, nullità, estinzione del reato, ecc.);
  • Presentare istanze di riti alternativi o messa alla prova;
  • Chiedere l’ammissione di prove a discarico;
  • Sollecitare il non luogo a procedere se gli atti del PM non giustificano il processo.

🔹 6. Differenze rispetto al passato

Prima della riforma Dopo la riforma Cartabia
Citazione diretta → dibattimento immediato Citazione diretta → udienza predibattimentale → poi (forse) dibattimento
Nessun filtro sul merito Il giudice può archiviare prima del dibattimento se le prove sono insufficienti
Minor spazio ai riti alternativi Il giudice ora deve invitare l’imputato a valutarli

  Norme di riferimento

  • Art. 554-bis c.p.p. – Introduzione dell’udienza predibattimentale
  • Art. 554-ter c.p.p. – Decisione del giudice
  • Art. 554-quater c.p.p. – Ordinanza di non luogo a procedere
  • D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)

 

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