Regolamento interno FIGC

Art. 72
Tenuta di giuoco dei calciatori e delle calciatrici
1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.
2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori e le calciatrici devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall’arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.
4. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l’intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.
7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore/calciatrice.
8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.
10. Per le società appartenenti ai Campionati di Serie A e Serie B della Divisione Calcio Femminile è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della competizione su una manica della maglia indossata da ogni calciatrice.
Art. 73
Comportamento dei calciatori e delle calciatrici in campo
1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara. Le squadre devono, altresì, osservare le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara previste dalle Leghe, dalle Divisioni e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.

3. Non è consentito ai calciatori e alle calciatrici rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. II solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori e delle calciatrici della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
3 bis. È stabilito che le squadre abbiano un capitano per l’intera durata della gara. Pertanto, l’arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa i capitani siano tra i calciatori e le calciatrici titolari. Nel caso di espulsione, sostituzione o qualora, comunque, non dovesse più prendere parte al gioco, il capitano sarà sostituito nella funzione dal vice capitano. Nel caso in cui, per sostituzioni o infortuni, nel corso della gara sia il capitano, sia il vice-capitano, non fossero più presenti tra i calciatori e le calciatrici titolari, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà designare un ulteriore calciatore/calciatrice titolare in qualità di capitano.
4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

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