Regolamento interno FIGC

Art. 95
Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato non professionistico, deve del pari utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o dalla FIGC.
Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico, di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Calcio Femminile, limitatamente alla Serie B, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la FIGC. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7. La validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l’originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.
Art. 95 bis Disciplina della concorrenza
1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del
calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e
calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;
b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest’ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.

3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.