RAPINA DEL CELLULARE – CASSAZIONE
Cassazione Penale, n. 08138 del 02.12.2021-07.03.2022, Sez. 2 “È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato, integri il relativo fatto tipico, ex art. 628 c.p., la condotta...
La litispendenza si verifica quando la stessa causa è pendente contemporaneamente davanti a due giudici diversi. Perché ci sia litispendenza è necessario che coincidano le parti, l’oggetto della domanda e il titolo su cui la domanda si fonda.
Nel processo civile italiano, quando il giudice accerta la litispendenza, deve dichiarare con ordinanza la pendenza della causa davanti al giudice preventivamente adito e disporre la cancellazione del processo instaurato successivamente. L’obiettivo è evitare decisioni contrastanti e duplicazioni di giudizi.
La litispendenza si distingue dalla connessione (cause diverse ma collegate) e dalla continentezza (una causa più ampia che assorbe l’altra). Può essere rilevata d’ufficio dal giudice o eccepita da una delle parti, purché prima della decisione.
In ambito internazionale e dell’Unione europea, la litispendenza è regolata anche da norme specifiche che stabiliscono quale giudice abbia priorità, in genere quello adito per primo.