ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE: COSA SI INTENDE
Il Codice Civile Italiano vincola i coniugi alla coabitazione, a meno che non vi siano esigenze lavorative, fisiche, o si è in attesa di separazione; pertanto, un abbandono del tetto...
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio del massimario e del ruolo
N. 19/2023
I caratteri del fatto di lieve entità sono rimasti indifferenti all’evoluzione del quadro normativo, non essendo mai variati dopo l’introduzione della disposizione, avvenuta con il Testo Unico del 1990; i criteri considerati sintomatici di un’offesa attenuata all’interesse protetto, di quella più limitata incisione dei beni giuridici della salute collettiva e dell’ordine e della sicurezza pubblici su cui si fonda la ratio della previsione legislativa, riguardano sia l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) che l’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze): l’indagine deve, dunque, valorizzare ogni aspetto della condotta delittuosa che possa essere significativo della sua ridotta offensività.
I primi tre parametri individuati dalla norma riguardano l’azione: i mezzi (ciò che è servito al soggetto per commettere il reato: ad esempio, sostanze da taglio, mezzi di trasporto, sistemi di videosorveglianza installati per prevenire l’irruzione delle forze dell’ordine, immobili utilizzati per stoccare o per lavorare lo stupefacente), le modalità (il modo rudimentale, ingenuo o comunque poco scaltro, o, al contrario, accorto, organizzato e professionale, in cui il reato è stato commesso) e le altre circostanze dell’azione (tra le quali, secondo il preferibile orientamento dei giudici di legittimità, dovrebbero ricomprendersi «anche le “circostanze soggettive” tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta dall’agente»7); ad essi può essere riconosciuta significativa pregnanza – indipendentemente dal fatto che abbiano formato oggetto di analitica contestazione8 – ogni volta che consentano di ritenere, o, per converso, di escludere, che l’episodio per il quale è processo presenti minor disvalore perché sintomatico di un’attività rudimentale, o comunque non svolta con caratteristiche di allarmante professionalità.
Nella formulazione della norma, i parametri sono separati da una congiunzione disgiuntiva: dunque, è certamente sufficiente la valorizzazione anche solo di uno di essi, in assenza di significativi elementi che depongano in senso contrario, per il riconoscimento dell’ipotesi lieve.
A proposito di mezzi, modalità e circostanze dell’azione, vale ricordare che, secondo la oramai univoca giurisprudenza di legittimità, così come non sempre la circostanza che sia contestato un singolo episodio di spaccio è significativa di minore offensività, ben potendo trarsi dagli altri dettagli del caso concreto elementi in senso contrario9, allo stesso modo, e correlativamente, la presenza nell’ordinamento dell’art. 74, comma 6, T.U. stup. illustra che la reiterazione delle condotte, la predisposizione di una minima organizzazione, la circostanza che l’imputato abbia agito in collegamento più o meno stabile con altri soggetti, non sono di per sé sufficienti ad escludere la lievità del fatto: ed invero, se è astrattamente possibile ritenere di lieve entità i reati posti in essere dai membri di un’associazione per delinquere appositamente creata per realizzare un programma criminoso avente ad oggetto la perpetrazione di una serie indefinita di delitti in materia di stupefacenti, non può certo assegnarsi dirimente pregnanza, nell’indagine relativa alla configurabilità dell’ipotesi meno grave, all’aspetto organizzativo ovvero alla semplice ripetizione degli illeciti.
Si è, pertanto, statuito che «In tema di stupefacenti, ai fini dell’accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest’ultimi elementi idonei ad escludere l’ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva. (In motivazione, la Corte ha annullato la sentenza che aveva escluso l’ipotesi di cui all’art.73, comma quinto, d.P.R. n.309 del 1990, valorizzando esclusivamente la reiterazione nel tempo delle cessioni ed omettendo di compiere una valutazione globale ed unitaria dei diversi indicatori della lieve entità del fatto)».
…L’elemento quantitativo, in quanto più direttamente collegato all’oggettività del reato, svolge spesso un ruolo decisivo nella valutazione relativa alla lieve entità dei fatti17: ed invero, la detenzione di un rilevante quantitativo di droga evidenzia di per sé la maggiore pericolosità dell’azione, in relazione a tutti i profili che attengono ai beni giuridici protetti dalla norma; peraltro, accade frequentemente che al sequestro della sostanza stupefacente non si accompagni alcun altro significativo elemento, né di carattere oggettivo, né di carattere soggettivo, che possa meglio illustrare il grado di offensività della condotta: in casi del genere, è inevitabile che la sentenza che riconosca o neghi la lieve entità incentri le sue valutazioni esclusivamente sulla disamina del dato ponderale.
Può convenirsi, in linea di principio, sulla considerazione che un dato ponderale esorbitante è certamente in grado di manifestare quella «assorbente pregnanza negativa» alla quale si fa riferimento in numerose pronunce di legittimità, neutralizzando eventuali indicazioni favorevoli che sarebbe possibile trarre da altri parametri.
Il problema, come è facilmente intuibile, nasce nel momento in cui si è chiamati a trasformare in numeri la lievità o l’esorbitanza, a dare concreto contenuto ad un elemento di valutazione che il legislatore ha delineato in termini troppo vaghi: ed invero, il descritto maquillage che, a cavallo tra il 2013 ed il 2014, ha interessato l’art. 73, comma 5, T.U. stup., ha perpetuato quel deficit di precisione che era stato ritenuto trascurabile quando il fatto di lieve entità costituiva una circostanza attenuante, generando una norma incriminatrice in evidente tensione con il principio di legalità, attesa la plateale indeterminatezza dei contorni di una fattispecie che non definisce il concreto significato da attribuire ai generici parametri che elenca.