I Giudici della Cassazione hanno ricordato che la prova dell’evento del delitto di stalking (ovvero un grave e perdurante stato di ansia/paura) è riconducibile ad un turbamento psicologico riscontrabile nelle dichiarazioni della persona offesa e nei comportamenti successivi alla condotta assunta dal soggetto persecutore (la quale deve essere comunque idonea alla realizzazione dell’evento).

Cassazione penale, sez. V, sentenza 15.02.2023, n. 06323

…Quanto agli eventi del reato, la sentenza impugnata ha rilevato la prova del mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, costretta, oltre che a cambiare il numero di telefono, a evitare di frequentare posti in cui poteva incontrare l’ex fidanzato (compresa la chiesa) ovvero si faceva accompagnare da qualcuno.

Rileva ancora il giudice di appello la sussistenza dello stato di ansia e di paura in cui la vittima era costretta a vivere a causa delle condotte persecutorie dell’imputato, tanto da aver sofferto di attacchi di panico e da avere perfino pensato al suicidio quando l’aveva minacciata di pubblicare sue foto intime. La sentenza impugnata si confronta poi puntualmente con i dati evocati dall’imputato, ossia il buon rendimento universitario e le foto che ritraevano la ragazza sorridente, escludendo che essi possano escludere l’evento indicato.
Le censure del ricorso non infirmano il ragionamento del giudice di appello, fondato su plurimi e solidi elementi, mentre, sul piano logico, il riferimento ai dati richiamati dal ricorso non è certo incompatibile con la condizione di profonda prostrazione descritta dalla vittima.
Del resto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la prova dell’evento del delitto di atti persecutori, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535). Circostanze, queste, tutte conferenti nel senso dell’insussistenza del vizio denunciato dal ricorso.

 

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