Chi può chiedere il cambio
- Entrambi i genitori, se il figlio è minorenne
- Il figlio maggiorenne, personalmente
- Il tutore, se presente
Se uno dei genitori non è d’accordo, decide il Giudice.
Motivi ammessi
Il cambio è consentito solo per motivi validi, ad esempio:
- Cognome ridicolo, vergognoso o discriminante
- Riconoscimento da parte di un genitore successivo
- Aggiunta del cognome dell’altro genitore
- Situazioni familiari particolari (abbandono, assenza, violenza, ecc.)
- Interesse concreto del minore
A chi presentare la domanda
La richiesta va presentata al:
Prefetto della provincia di residenza
Come fare la domanda
Serve un’istanza scritta che contenga:
- Dati del minore
- Cognome attuale e cognome richiesto
- Motivazione dettagliata
- Firma di entrambi i genitori
Documenti richiesti (in genere):
- Documento di identità dei genitori
- Certificato di nascita del minore
- Stato di famiglia
- Eventuale consenso scritto dell’altro genitore
- Marca da bollo (importo variabile)
Cosa succede dopo
- Il Prefetto valuta la richiesta
- Se la ritiene fondata:
- dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio (30 giorni)
- Se non ci sono opposizioni:
- emette il decreto di cambio cognome
- Il Comune aggiorna gli atti di stato civile
Tempi medi: da 3 a 12 mesi
Caso di disaccordo tra i genitori
Se uno dei due si oppone:
- serve un ricorso al Tribunale
- decide il Giudice, valutando l’interesse del minore
Aggiunta del doppio cognome
È possibile:
- aggiungere il cognome dell’altro genitore
- scegliere l’ordine dei cognomi
(soprattutto per i figli nati dopo le recenti sentenze della Corte Costituzionale)
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