1. Responsabilità penale
La condotta tipica rientra nel reato di truffa (art. 640 del Codice Penale):
- Reclusione da 6 mesi a 3 anni
- Multa da 51 a 1.032 euro
Se la truffa è aggravata (ad esempio uso di mezzi informatici, danno rilevante, pluralità di vittime, organizzazione strutturata), la pena può aumentare.
Possibili aggravanti
- Truffa ai danni di più persone.
- Utilizzo di piattaforme fittizie o identità false.
- Danno di rilevante entità.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) se vi è organizzazione stabile.
Nei casi più gravi possono configurarsi anche:
- abusivismo finanziario (attività di investimento senza autorizzazione);
- riciclaggio o autoriciclaggio;
- reati informatici.
2. Violazioni finanziarie
Se si offre al pubblico attività di investimento senza autorizzazione, si violano le norme del Testo Unico della Finanza (TUF).
L’autorità di vigilanza è la CONSOB, che può:
- oscurare siti web;
- imporre sanzioni amministrative molto elevate;
- segnalare i fatti alla Procura.
3. Responsabilità civile
Chi organizza la truffa è tenuto a:
- risarcire i danni alle vittime;
- restituire le somme indebitamente percepite.
Le vittime possono agire in sede civile o costituirsi parte civile nel processo penale.
4. Se si è “collaboratori” o procacciatori
Anche chi:
- recluta clienti,
- promuove la piattaforma,
- riceve commissioni,
può rispondere penalmente se era consapevole dell’illecito.
5. E chi investe?
La vittima della truffa non commette reato.
Tuttavia:
- è difficile recuperare le somme, specie se trasferite all’estero;
- bisogna agire rapidamente con denuncia e segnalazione bancaria.
In sintesi
Chi organizza una truffa di trading online rischia:
- reclusione fino a diversi anni (anche oltre 3 in caso di aggravanti);
- sanzioni amministrative elevate;
- sequestri e confische;
- obbligo di risarcimento.