1) Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale)
È la polizza principale. Serve a coprire i danni che il medico può causare a un paziente durante lo svolgimento della propria attività.
Cosa copre
- Errori diagnostici
- Errori terapeutici
- Errori chirurgici
- Ritardi nella diagnosi
- Prescrizioni errate
- Omissioni o negligenze professionali
- Danni fisici o psicologici al paziente
- Spese legali per la difesa in caso di causa civile
La copertura riguarda sia:
- Danni patrimoniali (perdita economica del paziente)
- Danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale)
2) Differenza tra medico dipendente e libero professionista
Medico dipendente del Servizio Sanitario
Il medico che lavora in una struttura pubblica (come ospedali o ASL) è coperto dalla polizza della struttura sanitaria per la responsabilità civile verso il paziente.
Tuttavia:
- La struttura può esercitare rivalsa nei confronti del medico in caso di dolo o colpa grave.
- Per questo motivo molti medici dipendenti stipulano una polizza personale per colpa grave, che li tutela economicamente in caso di rivalsa.
Medico libero professionista
Il medico che esercita privatamente deve stipulare autonomamente una polizza RC professionale completa, che copra direttamente i danni verso i pazienti.
3) Altre coperture assicurative comuni
Oltre alla RC professionale, molti medici scelgono polizze aggiuntive:
- Tutela legale (per spese di avvocati anche in sede penale)
- Infortuni professionali
- Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni non sanitari (es. caduta di un paziente nello studio)
- Cyber risk, per protezione dei dati sanitari
- Polizza per perdita di reddito
4) Massimali e funzionamento
Le polizze prevedono un massimale, cioè l’importo massimo che l’assicurazione paga per sinistro o per anno. I massimali variano in base alla specializzazione: ad esempio, un chirurgo o un ginecologo avrà massimali più elevati rispetto a un medico di base, perché il rischio clinico è maggiore.
Molte polizze funzionano in modalità “claims made”, cioè coprono le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza, anche se l’errore è avvenuto prima (entro certi limiti temporali).
5) Cosa non copre normalmente
- Atti dolosi (volontari)
- Attività non dichiarate in polizza
- Prestazioni svolte fuori dai limiti di legge o senza abilitazione
- Multe o sanzioni amministrative