Il reato di appropriazione indebita è previsto dall’articolo 646 del codice penale italiano e consiste nel fatto che una persona si appropria di denaro o di un bene altrui di cui ha già il possesso, comportandosi come se ne fosse proprietaria.
- Possesso legittimo iniziale: il bene è stato ricevuto lecitamente (ad esempio in prestito, deposito, mandato, lavoro).
- Condotta di appropriazione: il soggetto trattiene il bene, lo utilizza o lo vende come se fosse suo.
- Altruità del bene: il bene appartiene a un’altra persona.
Differenza rispetto al furto
- Nel furto, il bene viene sottratto contro la volontà del proprietario.
- Nell’appropriazione indebita, invece, il bene è già nella disponibilità del soggetto, ma viene illecitamente trattenuto o destinato a sé.
Elemento soggettivo
È richiesto il dolo, cioè la volontà di appropriarsi del bene per trarne profitto.
Pena
La pena prevista è:
- reclusione fino a 3 anni
- e multa
La pena può aumentare in presenza di aggravanti (ad esempio se il fatto riguarda beni ricevuti per ragioni di lavoro o con abuso di fiducia).
Procedibilità
Di regola è procedibile a querela della persona offesa, salvo alcuni casi più gravi.
Esempio tipico
Una persona riceve del denaro per pagare un fornitore ma lo utilizza per fini personali: in questo caso si configura l’appropriazione indebita.
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