Codice Civile

Art. 1. Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’e- vento della nascita.

 

Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la mag- giore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di ca- pacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 6. Diritto al nome.
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7. Tutela del diritto al nome.
La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8. Tutela del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa an- che da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, ab- bia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

Art. 9. Tutela dello pseudonimo.
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’impor- tanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.

Art. 10. Abuso dell’immagine altrui.
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

 

 

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