Codice civile

 

Art. 58. Dichiarazione di morte presunta dell’assente.
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’as- sente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico mini- stero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ul- tima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiara- zione di assenza.
Art. 59. Termine per la rinnovazione della istanza.
L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Art. 60. Altri casi di dichiarazione di morte presunta.
Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’en- trata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.
Art. 61. Data della morte presunta.
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza deter- mina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Art. 62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’arti- colo 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.
Art. 63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente.
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58, coloro che otten- nero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio de- finitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64. Immissione nel possesso e inventario.
Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi di- ritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sen- tenza menzionata nell’articolo 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.
Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60.
Art. 65. Nuovo matrimonio del coniuge.
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Art. 66. Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è pro- vata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di con- seguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni consi- derate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbliga- zioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
Art. 67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richie- sta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68. Nullità del nuovo matrimonio.
Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

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