Siamo davanti ad un caso di separazione con addebito quando si va ad imputare lo scioglimento del matrimonio ad uno dei due coniugi.
L’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal giudice che si occupa della causa di separazione, deve essere esplicitamente chiesto da uno dei due coniugi dando prova che la fine del rapporto coniugale sia stata diretta conseguenza di azioni o comportamenti dell’altro.
Pertanto, la dichiarazione di addebito implica che vi sia un accertamento giudiziale che confermi che la fine del rapporto matrimoniale sia da addebitare ad uno dei coniugi che, con condotte reiterate nel tempo, abbia impedito l’ordinaria prosecuzione del rapporto.
Tali condotte vanno ravvisate in violazioni di uno o più doveri coniugali (come ad esempio episodi di infedeltà, disinteresse verso la casa o la famiglia, assistenza nei confronti del coniuge).
L’atto introduttivo per addivenire ad una pronuncia di separazione con addebito è il ricorso, il quale dovrà rispettare alcune formalità e contenere determinati elementi:
- l’esposizione dettagliata dei fatti
- l’indicazione di eventuali figli
- l’indicazione della situazione reddituale di entrambi i coniugi, allegando le precedenti dichiarazioni dei redditi (relative agli ultimi 2 o 3 anni)
Avv. Flavio Falchi
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