L’assegno di mantenimento è dovuto quando vi sia un’accertata disparità economica tra i due ex coniugi, nonché quando il coniuge con il reddito inferiore non sia in grado di mantenersi autonomamente.

L’assegno di mantenimento dunque non è dovuto nell’ipotesi in cui il coniuge meno abbiente abbia la disponibilità di risorse sufficienti per far fronte alle proprie spese e rendersi pienamente autonomo.

Ad esempio, ipotizzando che il coniuge A abbia un contratto lavorativo che preveda uno stipendio mensile di 1.300 euro, anche se il coniuge B abbia una capacità economica nettamente superiore, il coniuge A non avrà diritto di chiedere l’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento ha, quindi, lo scopo di assicurare al richiedente il medesimo tenore di vita assunto durante il periodo del matrimonio.

Sotto un profilo tecnico, il coniuge che intende richiedere l’assegno di mantenimento deve dare prova di aver raggiunto un’età avanzata o di essere affetto da una malattia, dunque circostanze ostative o problematiche per poter cercare un’occupazione lavorativa, o comunque dar prova di aver perso contatti con il mondo del lavoro, come causa diretta della sua costante dedizione verso la casa ed i figli, a nulla rilevando, pertanto, la mera circostanza di non possedere risorse economiche sufficienti.

Al contrario, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, è sempre riconosciuto ed obbligatorio il mantenimento di minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

Il codice civile, nell’art. 156 c.c., recita:

  1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
  2. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
  3. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti
  4. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155 c.c.
  5. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

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