CONSIGLI PER EVITARE DI ESSERE HACKERATI
Capita ormai sempre più di frequente che cyber criminali si impossessino dei nostri account al fine di rubare dati sensibili per perpetrare truffe o furti d'identità. Vista l'inerzia delle Forze...
L’assegno di mantenimento è dovuto quando vi sia un’accertata disparità economica tra i due ex coniugi, nonché quando il coniuge con il reddito inferiore non sia in grado di mantenersi autonomamente.
L’assegno di mantenimento dunque non è dovuto nell’ipotesi in cui il coniuge meno abbiente abbia la disponibilità di risorse sufficienti per far fronte alle proprie spese e rendersi pienamente autonomo.
Ad esempio, ipotizzando che il coniuge A abbia un contratto lavorativo che preveda uno stipendio mensile di 1.300 euro, anche se il coniuge B abbia una capacità economica nettamente superiore, il coniuge A non avrà diritto di chiedere l’assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento ha, quindi, lo scopo di assicurare al richiedente il medesimo tenore di vita assunto durante il periodo del matrimonio.
Sotto un profilo tecnico, il coniuge che intende richiedere l’assegno di mantenimento deve dare prova di aver raggiunto un’età avanzata o di essere affetto da una malattia, dunque circostanze ostative o problematiche per poter cercare un’occupazione lavorativa, o comunque dar prova di aver perso contatti con il mondo del lavoro, come causa diretta della sua costante dedizione verso la casa ed i figli, a nulla rilevando, pertanto, la mera circostanza di non possedere risorse economiche sufficienti.
Al contrario, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, è sempre riconosciuto ed obbligatorio il mantenimento di minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
Il codice civile, nell’art. 156 c.c., recita: