Codice del Lavoro

Articolo 14
Retribuzione
(sostituisce l’art. 2099 cod. civ.)

1. La retribuzione del lavoratore dipendente, salvo il caso del lavoro domestico, deve essere corrisposta mediante prospetto-paga dal quale risultino con chiarezza tutti i dati retributivi che devono essere annotati nel libro di cui al comma 5 dell’articolo 12, come ivi previsto alla lettera c).
2. La retribuzione base deve essere determinata in euro. Essa può essere pagata in contanti, mediante assegno circolare o mediante accredito su conto corrente di cui sia titolare il lavoratore.
3. La retribuzione base non può essere determinata in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del compenso orario minimo di cui all’articolo 7.

 

Articolo 15
Usi aziendali e concorrenza di fonti negoziali in materia retributiva
(sostituisce l’art. 2100 cod. civ.)

1. Quando il comportamento tenuto continuativamente dal datore di lavoro o committente da cui derivi un beneficio per la generalità dei lavoratori dipendenti o collaboratori configuri comportamento concludente nel senso di un impegno negoziale al mantenimento dello stesso trattamento, questo, salvo dichiarazioni negoziali in senso contrario, si considera come oggetto di una pattuizione a tempo indeterminato con ciascuno dei medesimi dipendenti o collaboratori.
2. La pattuizione di cui al comma 1 è suscettibile di recesso anche in costanza dei rapporti di lavoro o collaborazione, mediante comunicazione del datore di lavoro o committente agli interessati.
3. Quando alla disciplina della retribuzione in uno stesso rapporto di lavoro concorrano con il contratto individuale uno o più contratti collettivi, ciascuno di tali contratti regola l’assorbimento tra gli elementi della retribuzione da esso previsti e quelli previsti dagli altri contratti. In caso di contrasto tra le discipline contrattuali, si applica quella più favorevole al lavoratore.
4. In difetto di disciplina negoziale specifica, si ha assorbimento fino a concorrenza tra elementi svolgenti la stessa funzione retributiva specifica.

 

Articolo 16
Pagamento della retribuzione a mezzo di buoni-lavoro
(sostituisce l’art. 2101 cod. civ.)

1. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali cura la distribuzione, secondo le modalità ritenute più opportune, di buoni-lavoro di importo non inferiore al minimo orario stabilito a norma dell’articolo 7, maggiorato dell’importo corrispondente alla contribuzione previdenziale e all’aliquota minima di imposizione fiscale, secondo quanto disposto dal comma 3. I buoni-lavoro possono essere utilizzati, su accordo delle parti, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma della prestazione,
a) per la retribuzione dei servizi alla persona o alla famiglia o alla comunità di cui al Capo IV, siano essi svolti nell’ambito di un rapporto diretto tra fruitore e prestatore, o mediante somministrazione da parte dell’ente pubblico promotore del servizio;
b) per la retribuzione di prestazioni occasionali o stagionali di lavoro agricolo o nel settore del turismo o della ristorazione.
2. I buoni lavoro possono essere riscossi dal percettore presso tutti gli sportelli postali e bancari, con accredito automatico dei contributi in suo favore presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L’entità della retribuzione incorporata in ciascun buono-lavoro, quella del relativo contributo previdenziale e della relativa imposta, nonché quella della soglia di reddito annuo in riferimento alla quale l’imposta è determinata, sono stabilite con decreto del ministro dell’Economia di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
4. Il lavoratore che percepisca un reddito complessivo non superiore alla soglia di cui al comma 3 non è tenuto alla dichiarazione dei buoni-lavoro percepiti né al pagamento di imposta ulteriore sul reddito, rispetto a quella incorporata nei buoni-lavoro.
5. Il pagamento della retribuzione per mezzo di buoni-lavoro non esenta il datore di lavoro o committente dal rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro, eccettuate quelle inerenti alla forma di pagamento della retribuzione, dei contributi previdenziali e ritenute fiscali, di cui all’articolo 14. È pure esclusa,in questo caso, la necessità della forma scritta dell’assunzione, quando questa abbia durata pari o inferiore ai due giorni di lavoro.

 

Articolo 17
Luogo della prestazione, trasferta e trasferimento
(sostituisce l’art. 2102 cod. civ.)

1. La prestazione lavorativa si svolge nel luogo contrattualmente convenuto dalle parti. Quando la natura delle mansioni lo richieda, il contratto può prevedere che esse siano svolte di volta in volta nel luogo indicato dal datore di lavoro o committente, oppure attribuire a quest’ultimo il potere di inviare in trasferta o in missione il lavoratore in luogo diverso da quello di svolgimento abituale, disciplinando il relativo trattamento indennitario cui ha diritto in tal caso il prestatore.
2. Il datore di lavoro o committente interessato a un trasferimento del luogo di lavoro che comporti il mutamento di residenza del lavoratore è tenuto a proporlo a quest’ultimo in forma scritta con anticipo ragionevole. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, il datore di lavoro o committente può recedere dal rapporto a norma dell’articolo 34.
3. Nel caso di trasferimento, missione o trasferta all’estero, il datore di lavoro o committente è tenuto a confermare al lavoratore dipendente in forma scritta:
a) la durata prevista della prestazione all’estero;
b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c) gli eventuali elementi aggiuntivi del trattamento economico, collegati all’invio all’estero;
d) se prevedibili all’atto dell’invio, le modalità del rimpatrio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.