Chi è l’amministratore di condominio
L’amministratore è una figura nominata dall’assemblea dei condomini per gestire l’edificio e rappresentare il condominio nei rapporti giuridici. La sua funzione è quella di mandatario con rappresentanza del condominio stesso, e il suo operato è regolato dal Codice Civile (articoli 1129-1130 e seguenti).
La nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di otto. La carica dura un anno e si rinnova automaticamente di anno in anno fino alla revoca.
Compiti principali
I compiti dell’amministratore sono previsti soprattutto dall’articolo 1130 del Codice Civile e dalla normativa condominiale.
Gestione amministrativa e contabile
- Tenere i registri obbligatori: anagrafe condominiale, verbali assembleari, contabilità.
- Gestire le finanze del condominio, separando i fondi in un conto corrente intestato al condominio.
- Riscossione delle quote condominiali e pagamento dei fornitori.
- Predisporre bilancio preventivo e consuntivo, convocare l’assemblea annuale per l’approvazione.
Esecuzione e vigilanza
- Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, nei limiti dei poteri conferiti.
- Vigilare sulla manutenzione ordinaria delle parti comuni e provvedere agli adempimenti necessari.
- Disciplinare l’uso delle parti comuni e dei servizi nell’interesse comune.
Obblighi documentali e di comunicazione
- Comunicazioni ufficiali ai condomini e fornitura della documentazione su richiesta.
- Aggiornare i dati dell’anagrafe condominiale e custodire correttamente i registri.
Incarico e requisiti
- La nomina avviene tramite delibera assembleare.
- Possono essere amministratori sia condomini sia professionisti esterni, purché in possesso di requisiti di onorabilità e capacità professionale e formazione specifica.
- La figura è fiduciaria: l’assemblea può revocarla in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, con la maggioranza prevista.
Responsabilità
Responsabilità civile
L’amministratore è tenuto a svolgere l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (standard di diligenza del Codice Civile).
Se non adempie correttamente ai suoi obblighi (es. gestione irregolare della contabilità, mancata esecuzione di deliberazioni assembleari, cattiva riscossione delle quote), può essere chiamato a rispondere civilmente nei confronti del condominio e dei condomini danneggiati.
Responsabilità penale
In determinate situazioni, l’amministratore può anche assumere responsabilità penale, ad esempio per violazioni di norme legate alla sicurezza degli impianti o dell’edificio, omissioni di controlli obbligatori o altri reati previsti dal Codice Penale.
Conseguenze della cattiva gestione
- Revoca dell’incarico da parte dell’assemblea.
- Richiesta di risarcimento danni.
- In casi estremi, responsabilità per danni a terzi se il condominio è coinvolto.
Riepilogo sintetico
Incarico: conferito dall’assemblea, annuale e rinnovabile, obbligatorio se i condomini > 8.
Compiti: gestione contabile, esecuzione delle delibere, manutenzione e vigilanza sulle parti comuni, convocazione delle assemblee, tenuta dei registri.
Responsabilità: civile (in caso di negligenza o inadempimento) e, in casi specifici, penale (per violazioni di legge o sicurezze).