LE INDAGINI PRELIMINARI: NORMATIVA
Codice di Procedura Penale Art. 327 Bis - Attività investigativa del difensore. 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per...
In ordine all’attività di parcheggiatore abusivo (fermo restando l’illecito civile come riportato di seguito) il trattamento sanzionatorio in caso di recidiva o impiego di minori ha rilievo penale, prevedendo l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
In tema di recidiva, per la confutazione della fattispecie penale si richiede che la prima violazione, di natura
amministrativa o penale, sia definita, cioè:
nel caso in cui la prima violazione fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere definito con sentenza di condanna passata in giudicato, quindi esauriti i 3 gradi di giudizio o decorsi i termini per impugnare;
nel caso in cui la prima violazione avesse rilievo amministrativo, il procedimento si intenderà definito allorquando il trasgressore ha proceduto al pagamento o non abbia provveduto a farlo entro i termini di legge, quando siano decorsi inutilmente i termini per la presentazione del relativo ricorso ovvero in caso di presentazione di un ricorso che risulta essere stato rigettato con provvedimento definitivo.
Codice della Strada
Art. 7
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 769 ad € 3.095. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II.