In ordine all’attività di parcheggiatore abusivo (fermo restando l’illecito civile come riportato di seguito) il trattamento sanzionatorio in caso di recidiva o impiego di minori ha rilievo penale, prevedendo l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
In tema di recidiva, per la confutazione della fattispecie penale si richiede che la prima violazione, di natura
amministrativa o penale, sia definita, cioè:
nel caso in cui la prima violazione fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere definito con sentenza di condanna passata in giudicato, quindi esauriti i 3 gradi di giudizio o decorsi i termini per impugnare;
nel caso in cui la prima violazione avesse rilievo amministrativo, il procedimento si intenderà definito allorquando il trasgressore ha proceduto al pagamento o non abbia provveduto a farlo entro i termini di legge, quando siano decorsi inutilmente i termini per la presentazione del relativo ricorso ovvero in caso di presentazione di un ricorso che risulta essere stato rigettato con provvedimento definitivo.
Codice della Strada
Art. 7
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 769 ad € 3.095. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II.
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